La clausola di salvaguardia non evita l’usurarietà del mutuo

53

Due recenti ordinanze emesse, rispettivamente, dal Tribunale di Bari il 27 novembre scorso e, ancor prima, il 6 luglio dal Tribunale di Asti hanno messo in discussione il principio, che oramai sembrava andarsi consolidando in giurisprudenza, secondo il quale la presenza della cosiddetta “clausola di salvaguardia” nei contratti di mutuo vale ad escludere l’usurarietà originaria del rapporto (ex multis Tribunale di Napoli, ordinanza dell’8 gennaio 2014).
Ma andiamo per gradi e chiariamo, preliminarmente, cosa debba intendersi per “usura originaria” e cosa sia la “clausola di salvaguardia”. Un contratto di finanziamento risulta viziato da “usura originaria” allorquando il tasso di interesse convenuto dalle parti – determinato tenendo conto, ex art.644 c.p., di qualsiasi onere e commissione collegato all’erogazione del credito – ecceda la soglia di usura vigente all’epoca della sottoscrizione del contratto stesso. A tale vizio di nullità della clausola interessi consegue l’applicazione dell’art.1815 c.c., secondo il quale “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Mediante la “clausola di salvaguardia”, sovente presente nei contratti di mutuo soprattutto in riferimento al tasso di mora convenuto onde disciplinare i casi di ritardato pagamento, le parti stabiliscono che nell’ipotesi in cui il tasso di interesse contrattuale dovesse eccedere il “tasso soglia” ex legge n.108/1996, si applica il “tasso soglia” (in luogo del maggior saggio convenuto dalle parti): la “clausola di salvaguardia”, dunque, serve per porre un limite massimo – pari alla soglia di usura – al tasso applicabile al rapporto di finanziamento.
Secondo parte della giurisprudenza, la prefata clausola varrebbe ad escludere il vizio di “usura originaria” anche nell’ipotesi in cui il tasso di interesse (in particolare quello moratorio) risulti originariamente fissato in una percentuale superiore al “tasso soglia”.
Orbene, il Tribunale di Bari, mediante la mentovata ordinanza, ha chiarito che la “clausola di salvaguardia” non vale ad escludere l’usurarietà originaria del tasso convenuto dalle parti se, tenuto conto di tutti gli ulteriori oneri contrattualizzati – tra cui anche le spese assicurative e la penale di estinzione anticipata – il tasso di interesse risulti, “ab origine”, superiore al limite vigente all’epoca della sottoscrizione del contratto.
Le conclusioni cui giunge il magistrato barese partono, probabilmente, da una interpretazione restrittiva – ma corretta a parere di chi scrive – della “clausola di salvaguardia”, mediante la cui apposizione le parti (e in particolare la banca) intendono fissare il limite massimo al tasso di interesse (moratorio) nominale praticato dall’istituto mutuante, saggio che potrebbe comunque risultare usuraio per effetto dell’incidenza degli ulteriori oneri convenuti dalle parti.
Parimenti condivisibile appare, inoltre, il principio sancito dal Tribunale di Asti, secondo il quale l’apposizione della “clausola di salvaguardia” serve unicamente ad escludere che, in corso di rapporto, la banca possa applicare un tasso oltre “soglia”. Di contro, la mentovata clausola non varrebbe a sanare il vizio di “usura originaria” nell’ipotesi in cui le parti convenissero un tasso di interesse che, all’epoca della sottoscrizione del contratto, risultasse oltre “soglia”.  E’ di tutta evidenza l’incoerenza di un contratto che da un lato preveda l’applicazione di un tasso usuraio e dall’altro contempli una clausola volta a rendere legittimo detto tasso: basterebbe, semplicemente, pattuire un tasso legittimo. Una differente interpretazione della “clausola di salvaguardia”, peraltro, renderebbe di fatto – e ingiustificatamente – inapplicabile l’art.1815 c.c., norma che, occorre ricordarlo, il legislatore ha concepito con specifico riferimento ai rapporti di muto (benché la giurisprudenza, opportunamente, ne abbia esteso la portata a qualsiasi rapporto di finanziamento).

VALENTINO VECCHI
dottore commercialista
esperto in contenzioso bancario
consulente tecnico del Tribunale
studio@valentinovecchi.it