Genitori separati, la pagella scolastica va ad entrambi

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I voti scolastici dovranno essere comunicati sia alla mamma, sia al papà. A sancirlo una sentenza del Tar del Friuli Venezia Giulia, del 2017, la numero 312. Secondo la pronuncia dei giudici, a partire dal momento in cui i genitori si separano o divorziano, la scuola è tenuta a rendere conto dell’andamento del figlio tanto al padre quanto alla madre, se il giudice ha disposto l’affidamento condiviso del minore. Diversamente, qualora l’alunno dovesse presentare uno scarso rendimento e la scuola dovesse deciderne la bocciatura, il provvedimento sarebbe illegittimo. Sulla base di questo principio, il Tar, ha accolto il ricorso di un padre separato, in regime di affidamento congiunto, annullando il provvedimento di non ammissione del figlio alla terza media perché nel corso dell’anno la scuola aveva riferito del “poco impegno” e dello “scarso interesse” dimostrato dal figlio soltanto alla madre. L’obiettivo della sentenza è non escludere i padri dalla vita scolastica dei figli e regolare le comunicazioni scuola-famiglia quando i genitori sono separati. Un lavoro che mira ad evitare che uno dei due genitori venga escluso dalla vita scolastica del figlio e non venga informato né della sua condotta né della sua pagella. Anche se poco conosciuta, esiste in tema una circolare del Ministero dell’Istruzione, prot. N.5336/2015. La circolare si rivolge al personale scolastico e fornisce istruzioni operative in caso di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. In particolare, per quanto concerne la responsabilità dei genitori e le questioni relative all’educazione del minore, la legge prevede che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità; i poteri di indirizzo dell’educazione e dello studio del figlio devono essere esercitati di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio stesso. Insomma, la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio. Salvo ovviamente il caso di affidamento esclusivo da parte del giudice; in tal caso la responsabilità genitoriale è solo di colui che ha ottenuto l’affidamento. Il genitore cui i figli non sono affidati ha comunque il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Inoltre, la circolare, incoraggia il personale docente a favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato, o non più convivente, a vigilare sull’istruzione e l’educazione dei figli, con conseguente facilitazione all’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche. La scuola che cambia, che si evolve ad una società che ormai si evolve, le famiglie mutano, le coppie si separano, ma restano pur sempre genitori ed il sacrosanto principio dell’affidamento condiviso vuole che i genitori decidano congiuntamente sull’educazione e l’istruzione dei figli. Invece per dieci anni la pressochè totalità delle scuole italiane si è relazionata solo con il genitore “collocatario”, volutamente ignorando l’esistenza del genitori non collocatario. Che per sapere e conoscere la vita scolastica del figlio, ha dovuto attivarsi insistentemente verso la scuola spesso ottenendo dinieghi. Grazie alla legge sull’affidamento condiviso viene rafforzato il diritto alla biogenitorialità, il diritto del minore a rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori. E sullo sfondo il diritto genitoriale di entrambi di mantenere tali rapporti col figlio minore. Anche la scuola finalmente lo sa. Ma non sempre si adegua. Sarà l’occasione per ricredersi visto l’approssimarsi di nuovi incontri scuola famiglia e dell’imminente consegna delle pagelle scolastiche? Potere, ora, alla scuola!