Contratto autonomo di garanzia: le telecomunicazioni seguono l’esempio di RFI

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di Salvatore Magliocca

In ordine al rilascio di garanzie, a supporto delle attività contrattuali, il solco segnato dalle RFI e tutto il settore si avvia a rappresentare un preciso orientamento al quale sembra vogliano adeguarsi anche settori affini. Giova ricordare che sulla base di un preciso orientamento giuridico che permette ai “settori speciali” di derogare la normativa ordinaria, in difformità al Codice degli Appalti, le ferrovie hanno deciso di adottare una propria autonoma linea di garanzie con un capitolato che impegna moltissimo i soggetti che operano nel settore.
E’ il caso di Terna Rete Italia Spa che in questi giorni sta monopolizzando le discussioni degli esperti del settore.
Con parere deliberato nell’adunanza del 20 dicembre 2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si è espressa in merito ad un problema di rilevante attualità – in ordine all’adozione di criteri sempre più stringenti da parte delle stazioni appaltanti – relativo ai requisiti di base richiesti ai soggetti fidejubenti per gli appalti messi a bando.
Nella fattispecie, è stata esaminata la documentazione di gara concernente la “fornitura di un servizio di manutenzione su apparati It”.
In particolare, il Bando di gara e il Disciplinare di gara prevedevano, tra i requisiti di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante, la costituzione di una garanzia provvisoria a favore di Terna Rete Italia Spa che oltre ai soliti requisiti, sarebbe dovuta essere “obbligatoriamente emessa da istituti bancari iscritti all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati al rilascio di garanzie ed impegni di firma, e che abbiano un rating di lungo periodo uguale ai livelli Bbb-/Baa3 rispettivamente di Fitch – Standard & Poor’s e/o Moody’s Investor Service, con outlook di lungo periodo stabile, oppure senza l’outlook di lungo periodo stabile in caso di rating superiore ai livelli di cui sopra”.
Atteso che la vigente normativa (D. Lgs. n. 385/1993) autorizza tutti istituti bancari, le compagnie assicurative e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 – e non solo quelli che hanno un rating ‘minimo’– detto orientamento consentirebbe che lex specialis di gara possa determinare una distorsione della regolare concorrenza in tali servizi finanziari.
Per questo l’Autorità ha chiesto chiarimenti alla società esaminata (Terna Rete Italia Spa) al fine di verificare la possibilità di comporre la vicenda evitando confronti in altre sedi.
Lo scorso 7 marzo l’Acgm, esaminate le risposte di Terna Rete Italia S.p.A. – pervenute all’Autorità il 20 febbraio 2018 – ritenendole esaustive ha deliberato di rinunciare ad impugnerà davanti al Tar competente il bando in parola e ad archiviare il procedimento ritenendo esaustive le repliche della società esaminata, la quale – in estrema sintesi – ha precisato che da quel momento si sarebbe adeguata prevedendo criteri oggettivi di valutazione del rischio del credito basati sulle best practices del mercato.
Allo stato sembrerebbe tutto chiarito e il problema rientrato. Ma dipende sempre dai punti di vista. Infatti lo scorso 17 febbraio Terna Rete Italia Spa ha pubblicato un nuovo bando di gara dove si conferma la richiesta di fidejussioni rilasciate da soggetti dotati di rating, creando un caso importante e mettendo in risalto il fatto che poche Compagnie sono in grado di esibire i requisiti richiesti.