Valentino Vecchi: Usura bancaria, più incertezze che certezze

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Di seguito uno spunto di riflessione proposto da Valentino Vecchi, dottore commercialista.
“Nei giorni scorsi, sulla stampa locale, si è dato risalto alla chiusura delle indagini mediante le quali la Procura della Repubblica di Napoli avrebbe accertato che due noti istituti di credito avrebbero praticato usura bancaria nell’ambito dei rapporti di conto corrente intrattenuti, presso le proprie dipendenze, da una azienda impegnata nella lavorazione del ferro e dell’alluminio. Secondo l’accusa formulata dalla Procura, i tassi di interesse praticati dagli istituti di credito dal 2009 al 2012 sarebbero risultati superiori alla soglia di usura rilevata trimestralmente dalle competenti autorità.
Riferiti i fatti – nel cui merito non si intende entrare non avendo alcuna conoscenza degli atti giudiziari né della documentazione bancaria analizzata dagli inquirenti e dai propri consulenti tecnici – sembra il caso di fare alcune riflessioni su un tema, quello dell’usura bancaria, di grande moda e, soprattutto, dal rilevante impatto mediatico.
L’attuale normativa sul reato di usura risale al 1996, epoca in cui il legislatore, con la legge n.108 del 7 marzo, ritenne opportuno riformare la precedente normativa, incentrata sul concetto di “approfittamento dello stato di bisogno”, per introdurre un criterio di carattere oggettivo: secondo l’attuale normativa, difatti, chiunque si faccia dare o promettere interessi ad un tasso superiore ad un prefissato limite (detto “tasso soglia”), variabile di trimestre in trimestre, si rende colpevole del reato di usura.
L’intento del legislatore di introdurre criteri oggettivi per l’accertamento delle condotte usuraie – superando, quindi, la discrezionalità di inquirenti e giudicanti nella valutazione dell’ “approfittamento dello stato di bisogno” – è, tuttavia, mestamente naufragato a causa di una normativa – primaria e secondaria – molto meno chiara e univoca di quanto possa immaginare chi non è addetto ai lavori.
Difatti, sin dalla entrata in vigore della nuova normativa, che demanda alla Banca d’Italia l’individuazione, con periodicità trimestrale, della soglia di usura tempo per tempo vigente, dottrina e giurisprudenza hanno alimentato un intenso ed acceso dibattito su due rilevanti aspetti della nuova disciplina del reato di usura, dibattito che – si badi – è tuttora in essere, a dispetto di quella certezza e oggettività ricercata dal legislatore nel 1996.
La prima questione concerne la metodologia di computo da impiegare onde determinare il tasso di interesse complessivamente richiesto dal mutuante (tasso che nella normativa in discorso assume la denominazione di TEG) tenendo conto anche degli ulteriori oneri richiesti in aggiunta ai puri interessi.
Il legislatore, difatti, non ha mai indicato quale sia la metodologia di calcolo da impiegarsi per il computo del TEG, lacuna colmata dalla Banca d’Italia che, mediante proprie “Istruzioni”, ha elaborato – per la determinazione del prefato indicatore – un complesso algoritmo di calcolo. La formula indicata dalla Banca d’Italia, tuttavia, non è unanimemente condivisa, in quanto si ritiene che porti a sottostimare l’effettivo tasso di interesse del rapporto di finanziamento.
La seconda questione, di certo non meno rilevante della prima, concerne gli oneri da ricomprendere nel calcolo del TEG. Sebbene sul punto il legislatore, con significativa sintesi, abbia prescritto l’inclusione nel TEG di qualsiasi onere collegato all’erogazione del credito (escluse le imposte e le tasse), la Banca d’Italia, con le note e già richiamate “Istruzioni”, ha prescritto l’esclusione dal calcolo del TEG di taluni oneri certamente riconnessi con l’erogazione del credito. La non conformità delle “Istruzioni” della Banca d’Italia alla normativa primaria ha alimentato un acceso dibattito, oltre che un intenso contenzioso, tra i clienti bancari, che si dolgono dell’applicazione, da parte della banca, di interessi (talvolta) usurai, e gli istituti di credito che – respingendo le avverse accuse – giudicano legittimo il proprio operato in quanto conforme alle “Istruzioni” della Banca d’Italia (sia per quanto concerne la formula per il calcolo del TEG sia in riferimento agli oneri rilevanti ai fini del computo del TEG medesimo).
In sintesi e senza voler in alcun modo difendere, apoditticamente, l’operato degli istituti di credito di recente balzati agli onori della cronaca, sembra doveroso chiarire che la normativa antiusura – e la disciplina di rango secondario che ha in qualche modo dato attuazione alle disposizioni normative primarie – presenta, ancora oggi, criticità e dubbi interpretativi che dovrebbero indurre sia i mass media ad evitare titoli “ad effetto” senza poi illustrare dettagliatamente gli aspetti tecnici della vicenda, sia il lettore a non lasciarsi andare a giudizi affrettati, espressi senza una personale conoscenza dei fatti e in assenza di una adeguata competenza in una materia assai complessa”.