L’impatto del Coronavirus sull’esecuzione dei contratti in ambito civile sul territorio italiano

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di Marco Visconti*

I recenti provvedimenti emanati dal Governo Italiano per fare fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 potrebbero portare a numerosi e delicati problemi legati all’esecuzione dei contratti stipulati in epoca precedente.

Le misure adottate, quali, ad esempio, la chiusura delle attività commerciali, la sospensione di viaggi organizzati, gite scolastiche ed attività turistiche, divieti di allontanamento e di accesso per le persone fisiche, la sospensione di manifestazioni, eventi ed ogni forma di riunione, pur non riguardando direttamente i contratti, potrebbero finire con l’incidere sugli stessi.

Perché ? In quale modo ?

Perché, ad esempio,la prestazione pattuita nel contratto potrebbe essere diventata impossibile da eseguire, proprio per effetto dei provvedimenti adottati.

Ma non solo.

L’impossibilità ad eseguire potrebbe essere definitiva o temporanea.

Entrambe le ipotesi sono previste e regolate dal nostro codice civile il quale stabilisce:

1)      nel primo caso, ovvero quando l’impossibilità ad eseguire la prestazione sia definitiva,  l’obbligazione si estingue, e quindi, una parte non sarà più tenuta all’esecuzione della prestazione pattuita contrattualmente, mentre l’altra avrà diritto alla restituzione degli importi eventualmente già corrisposti; in altre parole, e più semplicemente, il contratto viene completamente meno. Se in esecuzione di un contratto stipulato lo scorso anno, mi ero impegnato ad eseguire un certo lavoro il giorno 9 marzo di quest’anno, ed avevo ricevuto anche un acconto, qualora le limitazioni imposte non consentono in alcun modo di eseguirlo, e questo non può assolutamente essere rinviato ad altra data, il contratto si risolve ed io sono obbligato alla restituzione dell’acconto ricevuto.

2)      nel secondo, ovvero nel caso in cui l’impossibilità ad eseguire la prestazione sia solo temporanea, il debitore, ovvero colui che deve eseguire la prestazione, non sarà responsabile del ritardo. Se per esempio, sempre in virtù di un contratto, una parte è obbligata a consegnare all’altra una determinata quantità di merci, e, per effetto delle limitazioni agli spostamenti stabilita dal Governo non può rispettare il termine di consegna, il ritardo non può essere a lei addebitato.

Ma ovviamente l’esecuzione non potrà essere spostata in avanti in  eterno.

Anche questa ipotesi è prevista dal nostro codice civile, il quale stabilisce che l’obbligazione potrà estinguersi in due casi, che spieghiamo semplicemente, senza entrare nel dettaglio, al fine di essere facilmente comprensibili:

·        qualora il creditore, ovvero colui che deve ricevere la prestazione, non ha più interesse a conseguirla;

·        qualora il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione.

C’è da dire ancora, che, poichè i divieti imposti dai provvedimenti governativi non erano ragionevolmente prevedibili all’atto della stipula del contratto, avvenuta in un tempo precedente (nessuno avrebbe mai potuto lontanamente pensare che il nostro paese sarebbe stato sconvolto da una pandemia che avrebbe portato all’adozione di misure così stringenti) e sono assolutamente estranei alla volontà delle parti, è fuor di dubbio che rientriamo nell’ambito della impossibilità sopravvenuta.

Un’altra conseguenza indiretta dell’adozione dei provvedimenti  d’urgenza, potrebbe essere quella della sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione, ovvero quando una prestazione diventa eccessivamente gravosa in ragione di eventi straordinari ed imprevedibili.

Tale ipotesi si verifica nei contratti in cui l’esecuzione della prestazione non è immediata, ma differita ad un tempo successivo, e può avere carattere periodico o continuativo.

Facciamo un esempio: una  società, nel mese di settembre del 2019 si è obbligata a vendere e consegnare, il giorno 1 di ogni mese, per la durata di due anni, ad un’altra impresa, 1000 pezzi di uno specifico prodotto al prezzo di € 10,00 cadauno. A causa della pandemia che ha colpito il nostro paese, e, delle limitazioni conseguenti, quindi per effetto di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la ditta fornitrice non è più in grado di consegnare, a partire dal mese di marzo 2020, il numero concordato di pezzi del prodotto al prezzo pattuito, ma ad un prezzo più alto.

Che cosa accade in questo caso ?

La parte che deve eseguire la prestazione, che precisiamo, è ancora possibile, ma è diventata eccessivamente onerosa, potrà chiedere all’altra la risoluzione del contratto a meno che l’eccessiva onerosità non rientri nei normali rischi conseguenti alla sua stipula.

Se, per esempio, mi sono impegnato a consegnare un certo numero di barili di petrolio ogni mese, non potrò invocare l’eccessiva onerosità sopravvenuta,  perche l’oscillazione del prezzo del petrolio è normale per la natura dell’accordo.

Per completezza dobbiamo dire che la parte alla quale viene chiesta la risoluzione potrà evitarla, offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto, in altre parole le due parti dovranno rinegoziare le condizioni trovando un nuovo accordo.

In conclusione, alla luce di quanto esposto è, quindi, altamente probabile che le modificazioni imposte al vivere sociale, conseguenti ai provvedimenti adottati, avranno un impatto rilevante su molti dei contratti stipulati in Italia.

In questo articolo abbiamo esposto i principi fondamentali del nostro ordinamento che sono alla base della risoluzione dei problemi nascenti dall’esecuzione dei contratti.

Ma è evidente che i casi andranno trattati singolarmente perché potranno presentare degli aspetti peculiari che vanno approfonditi e risolti anche con la buona volontà delle parti al fine di evitare inadempimenti, danni e contenziosi.

* Managing e founding partner VISCONTI STUDIO LEGALE con sede a Napoli e Milano

Specializzato in diritto dei contratti in ambito civile e banking